D.Lgs. 81/08, art. 37 comma 2 e 7 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
consentire, al datore di lavoro, di formare i preposti per la sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 37 comma 7 – aggiornamento della formazione
tutti i soggetti che in impresa, essendo incaricati di sovrintendere, vigilare, coordinare gli altri lavoratori, svolgono il ruolo di preposti per la sicurezza.
L’accesso al modulo specifico è consentito solo a coloro che hanno precedentemente sostenuto la formazione iniziale prevista per i lavoratori.
La formazione del preposto deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione dell’incarico
Durata 6 ore
Aggiornamento ogni 5 anni
Aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
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14 giugno - CEVe MARGHERA